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                LO STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
                 
                
                  Articolo 1 - DENOMINAZIONE 
                  E' costituita l'Associazione Laureati della Facoltà di Economia di Ancona.
                  
  
                  Articolo 2 - SEDE 
                  L'Associazione ha sede in Ancona. Il Consiglio Direttivo può istituire sedi locali in altre città.
                  
  
                  Articolo 3 - SCOPO 
                  L'Associazione, senza fini di lucro, si propone di:
                   
                  a) promuovere ogni iniziativa atta a mantenere le relazioni culturali tra i soci e la Facoltà di
                  Economia di Ancona ed a contribuire alle attività ed allo sviluppo di quest'ultima; 
                  b) raccogliere, diffondere e valorizzare le informazioni relative ai soci ed alle loro attività; 
                  c) stabilire e sviluppare le relazioni tra i soci con iniziative di carattere professionale, culturale e
                  sociale; 
                  d) concorrere ad orientare gli studenti, ad aggiornare i laureati, e, in generale, a favorire i
                  collegamenti tra percorsi formativi ed attività lavorative.
  
                  L'Associazione svolge ogni attività idonea al raggiungimento delle sue finalità.
                  
  
                  Articolo 4 - DURATA 
                  L'Associazione ha durata illimitata.
                  
  
                  Articolo 5 - SOCI 
                  Possono essere soci soltanto i laureati della Facoltà di Economia di Ancona, fin dalla sua
                  fondazione come sede distaccata dell'Università di Urbino ed il Preside pro-tempore della Facoltà.
                  Su deliberazione dell'Assemblea, possono essere nominati soci onorari coloro che si siano distinti
                  per meriti particolari.
                  
  
                  Articolo 6 - QUOTE ASSOCIATIVE E CONTRIBUTI 
                  I soci sono tenuti al pagamento delle quote sociali stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo.
                  I soci onorari sono esonerati da tale obbligo.
                  Per lo svolgimento degli scopi sociali, l'Associazione può avvalersi anche di contributi, elargizioni
                  ed eventuali altre entrate provenienti da enti o persone fisiche.
                  
  
                  Articolo 7 - ORGANI SOCIALI 
                  Gli organi dell'Associazione sono l'Assemblea; il Consiglio Direttivo; il Presidente ed il Collegio dei
                  Revisori.
                  
  
                  Articolo 8 - ASSEMBLEA 
                  L'Assemblea, costituita dall'universalità dei soci, è ordinaria e straordinaria.
                  L'Assemblea può tenersi in prima od in seconda convocazione, con almeno un'ora di intervallo tra
                  le due convocazioni. 
                  L'Assemblea, ordinaria o straordinaria, è convocata dal Presidente, previa deliberazione del
                  Consiglio Direttivo, almeno una volta all'anno, entro il primo quadrimestre, per il giorno, l'ora ed il
                  luogo indicati nella lettera di convocazione. 
                  La lettera di convocazione è spedita almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riduzione
                  e deve recare l'ordine del giorno. 
                  L'Assemblea ordinaria o straordinaria, è convocata anche quando ne fa richiesta almeno un
                  decimo dei soci o il Collegio dei Revisori;
                  
  
                  Articolo 9 - ASSEMBLEA ORDINARIA 
                  L'Assemblea ordinaria:
                   
                  a) elegge il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Revisori; 
                  b) nomina i soci onorari; 
                  c) approva i bilanci preventivo e consuntivo; 
                  d) decide sugli altri oggetti attinenti alla vita ed allo sviluppo dell'Associazione, in specie su quelli
                  sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.
                  
  
                  L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza
                  degli iscritti; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti.
                  L'Assemblea delibera a maggioranza dei votanti.
                  
  
                  Articolo 10 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA 
                  L'Assemblea straordinaria delibera su:
                   
                  a) modifiche dello Statuto; 
                  b) scioglimento dell'Associazione e relative modalità.
                  
  
                  L'Assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di
                  almeno i due terzi dei soci; in seconda convocazione, con l'intervento di almeno un decimo dei
                  soci. 
                  L'Assemblea delibera a maggioranza dei votanti. 
                  Per lo scioglimento dell'Associazione è richiesta la presenza di almeno un quarto dei soci e le
                  deliberazioni sono assunte a maggioranza dei due terzi degli intervenuti.
                  
  
                  Articolo 11 - MODALITA' DELLE VOTAZIONI 
                  Su deliberazione del Consiglio Direttivo tutte le votazioni dell'Assemblea, ordinaria o straordinaria,
                  ad eccezione di quelle relative all'anticipato scioglimento dell'Associazione, possono essere fatte
                  per corrispondenza utilizzando apposita scheda fornita dall'Associazione, idonea a garantire la
                  regolarità e la segretezza del voto. 
                  Le schede devono pervenire a mezzo posta al Presidente almeno cinque giorni prima
                  dell'Assemblea; vengono aperte da un membro del Consiglio Direttivo e da due soci scrutatori,
                  nominati in precedenza dal Consiglio stesso; le schede sono conservate per l'intero esercizio
                  sociale.
                  
  
                  Articolo 12 - CONSIGLIO DIRETTIVO
                  L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di cinque ad un
                  massimo di nove membri: di cui quattro, e fino ad un massimo di otto, vengono eletti dalla
                  Assemblea ed il Preside pro-tempore della Facoltà di Economia di Ancona.
                  I consiglieri designati dalla Assemblea durano in carica tre anni. 
                  Se per dimissioni o per altre cause vengono a mancare membri in numero corrispondente a non
                  più di un terzo del Consiglio, i membri mancanti possono essere cooptati dal Consiglio stesso e
                  durano in carica fino alla scadenza degli altri consiglieri. 
                  Se viene meno più di un terzo dei componenti del Consiglio, l'intero Consiglio decade e deve
                  essere convocata senza indugio l'Assemblea. 
                  Il Consiglio Direttivo nomina fra i membri eletti il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere ed il
                  Segretario e, inoltre, può attribuire eventuali deleghe ed incarichi speciali a propri membri.
                  Il Consiglio Direttivo è legittimato a compiere tutti gli atti volti al conseguimento dello scopo
                  associativo, eccettuati solo quelli riservati dallo Statuto alla Assemblea. 
                  Spetta pertanto al Consiglio Direttivo:
                   
                  a) elaborare il programma operativo dell'Associazione e curarne la realizzazione; 
                  b) eseguire le deliberazioni dell'Assemblea; 
                  c) attivare la più idonea promozione esterna dell'attività e dell'immagine della Associazione; 
                  d) predisporre i progetti dei bilanci consuntivi e preventivi; 
                  e) determinare l'ammontare annuo delle quote associative; 
                  f) deliberare la convocazione dell'Assemblea, ordinaria o straordinaria, e stabilirne l'ordine del giorno; 
                  g) decidere il ricorso al voto per corrispondenza.
                  
  
                  Ai consiglieri non è dovuto alcun compenso.
                  
  
                  Articolo 13 - CONVOCAZIONE E DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 
                  Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, anche su richiesta di almeno quattro consiglieri, o
                  dal Collegio dei Revisori. Di norma è convocato con avviso scritto, inviato almeno dieci giorni prima
                  dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, l'ora ed il giorno della riunione. 
                  Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri e le
                  deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del
                  Presidente.
                  
  
                  Articolo 14 - PRESIDENTE 
                  Il Presidente ha legale rappresentanza dell'Associazione e ne promuove e coordina l'attività.
                  Egli dirige i lavori del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea ed ha cura che sia data esecuzione alle
                  delibere. 
                  E' legittimato altresì ad adottare i provvedimenti di urgenza, riferendone alla prima adunanza del
                  Consiglio Direttivo. 
                  Il Vice Presidente sostituisce il Presidente nell'esercizio delle sue attribuzioni, in caso di assenza o
                  di indisponibilità di quest'ultimo.
                  
  
                  Articolo 15 - COLLEGIO DEI REVISORI 
                  Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti. Essi durano in carica tre
                  anni. Il Presidente del Collegio è nominato dall'Assemblea tra i membri effettivi. Al Collegio dei
                  Revisori compete di vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto e di riscontrare, in
                  particolare, la regolarità contabile della gestione. Il Collegio riferisce alla Assemblea sui progetti di
                  bilancio. 
                  Ai Revisori non è dovuto alcun compenso.
                  
  
                  Articolo 16 - BILANCIO 
                  L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. 
                  Il bilancio consuntivo viene approvato dall'Assemblea entro il 30 aprile dell'anno successivo a
                  quello cui si riferisce. 
                  Nello stesso termine va altresì approvato il bilancio preventivo.
                  
  
                  Articolo 17 - PATRIMONIO 
                  Il patrimonio dell'Associazione è alimentato dalle quote associative, da eventuali contributi da
                  parte di Fondazioni, Enti Pubblici e Privati, Società, Istituti e persone fisiche, nonché da altre
                  eventuali entrate e da tutti i beni mobili ed immobili all'Associazione pervenuti a titolo legittimo.
                  
  
                  Articolo 18 - SCIOGLIMENTO 
                  Lo scioglimento dell'Associazione viene deliberato dall'Assemblea straordinaria, secondo le
                  modalità stabilite all'articolo 10. 
                  In tale eventualità, il patrimonio sociale viene devoluto alla Facoltà di Economia di Ancona o ad
                  altre Associazioni aventi scopi analoghi, individuate dalla Assemblea straordinaria.
                  
 
  
                  Ultima revisione: Assemblea straordinaria del 27 giugno 2012
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